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XIII

XIII - [I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive]. (1)
[Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno in territorio nazionale]. (1)
I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati dallo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

(1) Le disposizioni hanno esaurito i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. cost. 23 ottobre 2002, n. 1 (pubbl. in G.U. 26 ottobre 2002, n. 252).