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Art. 12. Riconoscimento delle sentenze penali straniere

Art. 12.  Riconoscimento delle sentenze penali straniere. Art. 12. Riconoscimento delle sentenze penali straniere. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento:

1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;
2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;

3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;

4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio
nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, od ad altri effetti civili.

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall’Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento dello Stato qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4).

 Articolo applicabile anche rispetto alle sentenze pronunciate dai tribunali della Città del Vaticano (art. 23 Trattato fra S. Sede e Italia).