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Art. 610. Violenza privata
Capo III - Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale

                                                                                                  CAPO III

                                                                                               SEZIONE III

                                                                       DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE

Art. 610. Violenza privata. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); si può procedere all’arresto fuori flagranza nei casi previsti dall’art. 71, D.Lgs. 6  settembre 2011, n. 159; 4) il fermo è consentito se ricorrono le ipotesi indicate dall’art. 77, D.Lgs. n. 159/2011 cit.; 5) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 339-bis c.p.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.