CAPO III
SEZIONE III
DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE
Art. 610. Violenza privata. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); si può procedere all’arresto fuori flagranza nei casi previsti dall’art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 4) il fermo è consentito se ricorrono le ipotesi indicate dall’art. 77, D.Lgs. n. 159/2011 cit.; 5) la competenza è del Tribunale monocratico.
Vedi anche l’art. 339-bis c.p.
Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.