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Art. 275. Criteri di scelta delle misure

Art. 275. Criteri di scelta delle misure.

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

1 bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e  degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell’articolo 274, comma 1, lettere b) e c) (1).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata (2).

2 bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive  modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati  nell’articolo 284, comma 1, del presente codice (3).

2 ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all’esito dell’esame condotto a norma del  comma 1 bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall’articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’articolo 380, comma 1, e questo risulta  commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole (2).

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.  Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze  cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. [Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.] (4) (5)

3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con  le procedure di controllo di cui all’articolo 275-bis, comma 1 (6).

4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente  impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale  rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha  superato l’età di settanta anni (7).

4 bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l’imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria  accertate ai sensi dell’articolo 286 bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo  stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere (8).

4 ter. Nell’ipotesi di cui al comma 4 bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è  possibile senza pregiudizio per la salute dell’imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l’imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una  residenza collettiva o casa alloggio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (8).

4 quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti  previsti dall’articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l’applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4 bis e 4 ter. In tal caso il giudice dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie (8).

4 quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più,  secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative (8).

5. [Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell’ambito di una struttura autorizzata, e l’interruzione del programma può  pregiudicare la disintossicazione dell’imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il  tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3] (9).

(1) Il comma 1 bis - inserito dall’art. 16, co. 1, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv., con modif., dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 - è stato successivamente così sostituito dall’art. 14, co. 1, lett. a), L. 26 marzo 2001, n. 128.

(2) I commi 2 e 2 ter sono stati, rispettivamente, così modificato e inserito dall’art. 14, co. 1, L. 26 marzo 2001, n. 128.

(3) Il comma - aggiunto dall’art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 332 - è stato così sostituito dall’art. 8, D.L. 26 agosto 2014, n. 92, conv., con modif., dalla L. 11 agosro 2014, n. 117.

(4) Comma sostituito, da ultimo, dall’art. 5, L. n. 332/1995 cit. e poi così modificato (mediante la sostituzione, nel secondo periodo, delle originarie parole “all’articolo 416-bis del  codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo” con quelle “all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e  600-quinquies del codice  penale,” nonché con l’introduzione dell’attuale terzo periodo) dall’art. 2, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 conv., con modif., dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 ed infine (mediante la sostituzione del primo e del secondo periodo nonchè la soppressione del terzo periodo) dagli artt. 3 e 4, L. 16 aprile 2015, n. 47.

(5) La Corte costituzionale: - con sentenza 7 - 21 luglio 2010, n. 265, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo e terzo periodo del co. 3, come modificato dall’art. 2, D.L. n. 11/2009 cit., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e  609-quater c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì,  l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;

- con sentenza 9 - 12 maggio 2011, n. 164, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo e terzo periodo del co. 3, come modificato dall’art. 2, D.L. n. 11/2009 cit., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che  siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;

- con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 231, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del co. 3, come modificato dall’art. 2, D.L. n. 11/2009 cit., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74, D.P.R. n. 309/1990 è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo  che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso  concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;

- con sentenza 18 aprile - 3 maggio 2012, n. 110, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del co. 3, come modificato dall’art. 2, co. 1, D.L. n. 11/2009 cit., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti
dagli artt. 473 e 474 c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva,  ltresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;

- con sentenza 25 - 29 marzo 2013, n. 57, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del co. 3, come modificato dall’art. 2, co. 1, D.L. n. 11/2009 cit., nella  parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari  possono essere soddisfatte con altre misure;

- con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 213, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del co. 3, come modificato dall’art. 2 D.L. n. 11/2009 cit., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 630 c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;

- con sentenza 16 - 23 luglio 2013, n. 232, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo periodo del co. 3, come modificato dall’art. 2 D.L. n. 11/2009 cit., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 609-octies c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai  quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;

- con sentenza 25 febbraio - 26 marzo 2015, n. 48, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 3, nella parte in cui - nel prevedere che, quando  sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis c.p., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi tali dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al  caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

(6) Comma inserito dall’art. 4, L. 16 aprile 2015, n. 47.

(7) Comma così sostituito, da ultimo, dall’art. 1, co. 1, L. 21 aprile 2011, n. 62.

Secondo quanto stabilito dal co. 4 dell’art. 1 cit., le disposizioni del medesimo art. 1 si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e  comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

(8) Comma aggiunto dall’art. 1, L. n. 231/1999 cit.

(9) Il comma - già modificato dall’art. 1, D.L. 9 settembre 1991, n. 292, conv., con modif., dalla L. 8 novembre 1991, n. 356 - è stato abrogato dall’art. 5, D.L. 14 maggio 1993, n.  139, conv., con modif., dalla L. 14 luglio 1993, n. 222.