Art. 146 bis. (1) Partecipazione al dibattimento a distanza.
1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3 bis, nonché nell’articolo 407 co. 2 lett. a) n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:
a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;
b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L’esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie
[c) qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l’applicazione delle misure di cui all’articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni ed integrazioni] (2) (3).
1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all’articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest’ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice (4).
2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d’ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell’udienza.
3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.
4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l’imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell’aula di udienza e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
5. Il luogo dove l’imputato si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l’imputato e ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l’esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l’imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell’imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l’imputato, invece dell’ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto attività di investigazione o di protezione con riferimento all’imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l’ausiliario o l’ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale e norma dell’articolo 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell’imputato o ad altro atto che implica l’osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell’imputato nell’aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell’atto (5).
(1) Articolo inserito dall’art.2, L. 7 gennaio 1998, n. 11.
(2) Le parole “nonché nell’articolo 407 co. 2 lett. a) n. 4” sono state aggiunte dall’art. 8 D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 conv., con modif. dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438.
(3) Lettera soppressa dall’art. 15 co. 1 lettera a) D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv. con modif. nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.
(4) Il comma - aggiunto dall’art. 15 co. 1 lettera b) D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv. con modif. nella L. 19 gennaio 2001, n. 4 - è stato così sostituito dall’art. 2, co. 1, D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, conv., con modif., dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9.
Si veda la nota (1) sub art. 45 bis att c.p.p.
Si veda anche l’art. 134 bis disp. att. c,p.p. che disciplina la partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato.
Si riporta il testo dell’art. 27, L. 3 agosto 2007, n. 124 (in vigore dal 12 ottobre 2007):
«Art. 27. Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari. 1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS, l’autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.
2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l’autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza della persona di cui al comma 1 con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.
3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale.
4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.
5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità della pubblicità degli atti.
6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza».
(5) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la partecipazione all’udienza del detenuto o dell’internato sottoposto al regime detentivo di cui all’art. 41-bis Ord. pen.