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Art. 352. Perquisizioni

Art. 352. Perquisizioni.

1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso.

1 bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando  misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici,  ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi (1).

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o  condannata per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a  perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell’articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle  operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

(1) Il comma 1-bis è stato inserito dall’art. 9, L. 18 marzo 2008, n. 48 (in vigore dal 5 aprile 2008).

1 Sono anche in vigore altri tipi di perquisizione previsti da leggi speciali e, in specie, quelli di cui all’art. 41 T.U.L.P.S., all’art. 33 L. 7 gennaio 1929, n. 1, all’art. 4 L. 22 maggio  1975, n. 152 (c.d. perquisizione sul posto).

Sono inoltre previsti altri tipi di perquisizione anche personale (oltre che di ispezione e di controllo dei mezzi di trasporto dei bagagli e degli effetti personali) nell’ambito delle operazioni di prevenzione e repressione dei reati di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) riciclaggio (artt. 648 bis e ter c.p.) e traffico illecito di sostanze stupefacenti (v.
rispettivamente art. 27 L. 19 marzo 1990, n. 55 e 103 T. U. in materia di stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Si ricordi, anche l’art. 99, D.P.R. n. 309/90 cit. in tema di perquisizione e “cattura” di navi e aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di tali sostanze.

2 L’art. 25 bis D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n. 356, ha disciplinato l’istituto delle perquisizioni di edifici.

3 Per quanto concerne il personale militare, posto a disposizione dei prefetti, da utilizzare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, vedi l’art. 18 L. 26/3/2001, n. 128 ed il successivo art. 19 che stabilisce, per tale personale, i limiti al potere di identificazione e di trattenimento sul posto di persone e mezzi di trasporto.

4 Si veda anche l’art. 5 comma 1 D.L. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con modif. nella L. 25 giugno 1993, n. 205, che ha introdotto una nuova ipotesi di perquisizione locale quando si procede in ordine a reati commessi per finalità di discriminazione etnica, nazionale, razziale o religiosa ovvero alfine di agevolare l’attività di associazioni movimenti o gruppi
che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.

Quando si procede in ordine a tali reati gli ufficiali di p.g. anche di iniziativa possono provvedere alla perquisizione dell’immobile che si ha concreto motivo di ritenere sia servito all’autore del reato come luogo di riunione, deposito o rifugio o per altre attività comunque connesse al fatto criminoso. Gli ufficiali di p.g. possono procedere alla perquisizione di
iniziativa solo se ricorrono motivi di particolare necessità e urgenza che non consentono di richiedere l’autorizzazione neppure telefonica del pubblico ministero. Della  perquisizione va comunque data notizia al procuratore della Repubblica il quale se ne ricorrono i presupposti la convalida entro le successive quarantotto ore. V. anche sub art. 321 nota 1.