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Art. 407. Termini di durata massima delle indagini preliminari

Art. 407. Termini di durata massima delle indagini preliminari.

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

    a) i delitti appresso indicati (1):

    1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale, 291 ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291 quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (2);

    2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 dello stesso codice penale;

    3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso  articolo;

    4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a  cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, [270 bis, secondo comma,] e 306, secondo comma, del codice penale (3) (4);

    5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

    6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

    7) delitto di cui all’articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza;

    7 bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter, 609 quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall’articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive  modificazioni (1);

    b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

    c) indagini che richiedono il compimento di atti all’estero;

    d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 371.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 415 bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o  prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati (5).

3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di  durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone  notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo.

Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all’azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al  procuratore generale presso la corte di appello (6).

(1) La lett. a) del comma 2 è stata prima sostituita dall’art. 6 comma 3 D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n. 356 e poi modificata dall’art. 3, co. 2, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv., con modif., nella L. 19 gennaio 2001, n. 4 che ha aggiunto il numero 7 bis.

Nel numero 7 bis: - il riferimento agli articoli 600 e 602 è stato introdotto dall’art.6, L. 11 agosto 2003, n. 228 (in .G.U. 23 agosto 2003, n. 195); - il riferimento all’art. 12, co. 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è stato introdotto dall’art. 1, co. 27, L. 15 luglio 2009, n. 94; - l’attuale riferimento agli artt. 600-bis, co. 1 e 600-ter co. 1 e 2 (in sostituzione di quello agli artt. 600-bis co. 1 e 600-ter co. 1) è stato inserito dall’art. 5, co. 1, lett. i), L. 1° ottobre 2012, n. 172.

(2) Il numero 1 della lett. a) del comma 2 è stato così sostituito dall’art. 5, co. 3, L. 19 marzo 2001, n. 92 che ha inserito il riferimento al comma 4 dell’art. 291 quater D.P.R. 23  gennaio 1973, n. 43.

(3) Nel numero 4 della lettera a) del comma 2, il riferimento agli articoli 270 co. 3, 270 bis co. 2 e 306 co. 2 c.p., è stato introdotto dall’art. 1 co. 2 D.L. 5 aprile 2001, n. 98, conv. in L. 14 maggio 2001, n. 196.

Le parole “270-bis, secondo comma” sono state poi soppresse dall’art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 conv., con modif., dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438.

(4) Ai sensi dell’art. 3, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 conv., con modif., dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438, nei procedimenti per i delitti previsti dall’art. 407 co. 2 lett. a) n. 4, si  applicano le disposizioni sulle intercettazioni di cui all’art. 13, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv., con modif., dalla L. 12 luglio 1991, n. 203.

(5) Si riporta l’art. 9 D.L. n. 341/2000 cit., come modificato dall’art. 13, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, conv., con modif., dall’art. 1, L. 27 dicembre 2002, n. 284:

    «Art. 9. 1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale,  commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, il  termine di durata massima delle indagini preliminari è di sei anni ove ricorra l’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 407 del codice di procedura penale».

(6) Comma inserito dall’art. 1, co. 30, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.

Per effetto di quanto disposto dal co. 36 dell’art. 1, L. n. 103/2017 cit., le disposizioni introdotte dal co. 30 del medesimo articolo si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell’apposito registrato di cui all’art. 335 c.p.p. successivamente alla data di entrata in vigore della citata L. n. 103/2017.