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Art. 465. Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

Art. 465. (1) Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.  Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (euro 103) a unmilioneduecentomila (euro 619).

Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila (euro 51) a seicentomila (euro 619).

(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 41 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il Ministero dei Trasporti.