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Art. 209. Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato

Art. 209. Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato. 

1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la denominazione del codice abrogato, l’indicazione si intende riferita agli uffici o agli organi giudiziari ai quali il codice attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe.