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Art. 155. Accettazione della remissione

Art. 155. Accettazione della remissione.  La remissione non produce effetto, se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l’abbia ricusata.

Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell’art. 153.

Se il querelato è un minore o un infermo di mente e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.