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Art. 681. Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento

Art. 681. Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimenti o ritrovo, senza avere  osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a lire duecentomila (euro 103).

Procedura: vd. art. 650.