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Art. 157. Prima notificazione all’imputato non detenuto

Art. 157. Prima notificazione all’imputato non detenuto.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all’imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile  consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, mediante  consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l’imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una  delle predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l’originale dell’atto notificato e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera  raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

5. L’autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l’imputato  non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato.

6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3 (1).

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell’imputato, tornando nei luoghi  indicati nei commi 1 e 2.

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l’atto è depositato nella casa del comune dove l’imputato ha l’abitazione, o, in mancanza di questa, del comune  dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell’imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L’ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all’imputato dell’avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare  immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall’articolo 148, comma  2-bis (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 174, comma 14, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in vigore dal 1° gennaio 2004 per effetto di quanto disposto dall’art. 186 del decreto legislativo citato.

L’originario testo del comma 6 era il seguente «La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è  scritta all’esterno del plico stesso».

(2) Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv., con modif., dalla L. 22 aprile 2005, n. 60 .