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Art. 496. False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Art. 496. False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Articolo così sostituito dall’art. 1, co. 1, lett. bquinquies, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) ed il fermo non è consentito; 3) la competenza è del Tribunale  monocratico.