CAPO I
SEZIONE III
§ 3
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione
di delitti contro la fede pubblica
Art. 692. Detenzione di misure e pesi illegali. Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (euro 103) a unmilioneduecentomila (euro 619).
[Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patr
(1) Il co. 2 è stato abrogato dall’art. 18 L. 205/99 e la fattispecie di cui al co. 1 è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 55 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto.