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Art. 125. Richiesta di archiviazione

Art. 125.  Richiesta di archiviazione. 

1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l’infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio.