Logo del Laurus Robuffo

Art. 280. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Art. 280.  Attentato per finalità terroristiche o di eversione. (1)  Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione  non inferiore ad anni sei.

Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne  deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica  nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non  possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento  conseguente alle predette aggravanti (2).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 2 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 conv. in L. 15 febbraio 1980, n. 15.

(2) Comma così sostituito dall’art.4 co. 1, L. 14 febbraio 2003, n.34 (pubblicata nel S.O. alla G.U. dell’11 marzo 2003, n.58), in vigore dal giorno  successivo a quello della sua pubblicazione.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio ed il fermo consentito (380-384 c.p.p.); competente è la Corte di Assise.