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Art. 199. Facoltà di astensione dei prossimi congiunti

Art. 199. Facoltà di astensione dei prossimi congiunti.

1. I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all’imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi  dall’imputato durante la convivenza coniugale o derivante da un’unione civile tra persone dello stesso sesso (1):

a) a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;

b) al coniuge separato dell’imputato;

c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello  stesso sesso contratti con l’imputato (2).

(1) Il secondo periodo del co. 2 è stato così modificato  dall’art. 2, D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6.

(2) Lettera così modificata dall’art. 2, D.Lgs. n. 6/2017 cit.