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Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Capo III - Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale

                                                                               CAPO III

                                                                    DEI DELITTI CONTRO

                                                           LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

                                                                             Sezione I

                                                    Dei delitti contro la personalità individuale

Ai sensi degli artt. 9 e 10, L. 11 agosto 2003, n.228 (in G.U. 23 agosto 2003, n. 195), ai procedimenti per i delitti previsti dalla presente Sezione si applicano le disposizioni di cui all’art. 13, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in materia di intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni).

Sempre ai delitti previsti dalla presente Sezione, si applicano le disposizioni previste dall’art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146 (in materia di operazioni  sottocopertura).

Il medesimo art. 10, L. 228/2003 cit., ha inoltre disposto che è comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 14, L. 3 agosto 1998, n. 269.


Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo  sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.]

 

 

Articolo sostituito dall’art. 1, L. 11 agosto 2003, n.228 (in G.U. 23 agosto 2003, n. 195).

I commi 1 e 2 sono stati così modificati dall’art.2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24.

Il comma 3 è stato abrogato dall’art. 3, L. 2 luglio 2010, n. 108. Vedi, ora, l’art. 602-ter.

Procedura: 1) se il delitto è commesso all’estero ed ha per soggetto passivo un cittadino italiano, si procede d’ufficio (50 c.p.p.) in Italia   indipendentemente dalla nazionalità italiana o straniera dell’autore o del concorrente del reato (art. 604); se il delitto, commesso all’estero, ha per  soggetto passivo un cittadino straniero, si procede d’ufficio in Italia se l’autore ha la cittadinanza italiana (604 c.p.); se il delitto commesso all’estero ha per soggetto passivo un cittadino straniero ed è commesso da persona che non ha la cittadinanza in Italia, si applica l’art.10 co.2 c.p.; 2) l’arresto in  flagranza è obbligatorio (380 c.p.p. co. 2 lett. d) c.p.p.) ed è consentito anche fuori flagranza se il delitto è commesso da persona sottoposta a misure  di prevenzione personale con provvedimento definitivo (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza  è della Corte di Assise (5 co. 1 lett. d-bis c.p.p.).

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.

In materia di informazioni da fornire alla vittima del reato previsto dal presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 11, D.L. n. 11/2009 e succ. mod., riportato sub art. 612-bis.

Vedi anche l’art. 18, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e l’art. 32, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.