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Art. 173. Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo

Art. 173.  Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo.  Le pene dell’arresto e dell’ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99, ovvero di delinquenti abituali,  professionali o per tendenza.

Se, congiuntamente alla pena dell’arresto, è inflitta la pena dell’ammenda, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del
termine stabilito per l’arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell’articolo precedente.