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Art. 216. Altre ricognizioni

Art. 216. Altre ricognizioni.

1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell’articolo 213, in  quanto applicabili.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 214 comma 3.