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Art. 342. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Art. 342. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. Chiunque offende l’onore e il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (1).

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (2).

Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

(1) Comma prima modificato dall’art. 18, L. 205/99 ed infine così modificato dall’art. 11, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

(2) Comma così modificato dall’art. 11, L. n.85/2006 cit.

La procedibilità è d’ufficio (50 c.p.p.).

L’arresto ed il fermo non sono consentiti. La competenza è del Tribunale monocratico.