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Art. 557. Procedimento per decreto

Art. 557. Procedimento per decreto.

1. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma  dell’articolo 444 o presenta domanda di oblazione.

2. Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In  ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.