Art. 131 bis. Liberazione dell’imputato prosciolto.
1. L’imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all’articolo 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 154 bis.
Articolo aggiunto dall’art. 4 L. 12 dicembre 1992, n. 492.