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Art. 131 bis. Liberazione dell’imputato prosciolto

Art. 131 bis. Liberazione dell’imputato prosciolto. 

1. L’imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all’articolo 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 154 bis.

Articolo aggiunto dall’art. 4 L. 12 dicembre 1992, n. 492.