Art. 430 (1). Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore.
1. Successivamente all’emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell’imputato o del difensore di questo.
2. La documentazione relativa all’attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia (2).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 14 L. 7 dicembre 2000, n. 397.
(2) Vedi anche quanto previsto dall’art. 12, L. 16 marzo 2006, n. 146, in nota sub art. 240 c.p.