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Art. 101. Difensore della persona offesa

Art. 101. Difensore della persona offesa.

1. La persona offesa dal reato, per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall’articolo 96 comma 2. Al momento dell’acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell’articolo 93 si applicano le disposizioni dell’articolo 100.

Il comma 1 è stato così modificato (mediante l’aggiunta del secondo e terzo periodo) dall’art. 2, co.1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif.,dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.