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Art. 291. Procedimento applicativo
Capo IV - Forma ed esecuzione dei provvedimenti

                                                                                                    CAPO IV

                                                                                  FORMA ED ESECUZIONE

                                                                                     DEI PROVVEDIMENTI

Art. 291. (1) Procedimento applicativo.

1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già  depositate (2).

1-bis. Abrogato.

1-ter. Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate (3).

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari  previste dall’articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni  dell’articolo 27.

2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell’interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all’articolo 282  bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata (4).

(1) Articolo modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332.

(2) Le parole “compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti,” sono state inserite dall’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre  2017, n. 216 (in G.U. 11 gennaio 2018, n. 8).

Per effetto di quanto disposto dall’art. 9, D.Lgs. n. 216/2017 cit., le disposizioni introdotte dall’art. 2 dello stesso decreto si applicano alle operazioni di intercettazione relative a  provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

(3) Comma inserito dall’art. 3, D.Lgs. n. 216/2017 cit.

Per disposizioni transitorie, vedi nota precedente.

(4) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 4 aprile 2001, n. 154.