CAPO XI - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIBATTIMENTO
Art. 142. (1) Citazione dei testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso.
1. I testimoni, i periti, gli interpreti e i consulenti tecnici sono citati almeno tre giorni prima della data fissata per il dibattimento.
2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 del codice è richiesto l’ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario.
3. L’atto di citazione contiene:
a) I’indicazione della parte richiedente e dell’imputato nonché del decreto che ha autorizzato la citazione;
b) le generalità e il domicilio della persona da citare;
c) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;
d) l’indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;
e) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell’articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma di lire centomila (euro 51) a lire un milione (euro 516) a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), e) nonché l’indicazione dell’imputato.
(1) L’articolo è stato così modificato dall’art. 2 D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n. 356.