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Art. 270. Utilizzazione in altri procedimenti

Art. 270. Utilizzazione in altri procedimenti.

1.I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.

1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da  quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (1).

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l’autorità competente per il diverso procedimento. Si  applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater (2).

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni  furono autorizzate.

(1) Comma inserito dall’art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (in G.U. 11 gennaio 2018, n. 8).

Per effetto di quanto disposto dall’art. 9, D.Lgs. n. 216/2017 cit., le disposizioni introdotte dagli artt. 3 e 4 dello stesso decreto si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

(2) Le originarie parole “dell’articolo 268 commi 6, 7 e 8“ sono state così sostituite dalle parole “degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater“ dall’art. 3, D.Lgs. n. 216/2017 cit.

Per disposizioni transitorie, vedi sub nota (1).