Logo del Laurus Robuffo

Art. 535. Condanna alle spese

Art. 535. Condanna alle spese.

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali [relative ai reati cui la condanna si riferisce] (1).

[2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono  obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.] (2)

3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell’articolo 692.

4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell’articolo 130.

(1) Parole soppresse dall’art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(2) Comma abrogato dall’art. 67, L. n. 69/2009 cit..