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Art. 745. Richiesta di misure cautelari all’estero

Art. 745. Richiesta di misure cautelari all’estero. 

1. Se è domandata l’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all’estero, il ministro di grazia e giustizia ne richiede la custodia cautelare.

2. Nel domandare l’esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.

2 bis. Il ministro ha altresì facoltà nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l’identificazione e la ricerca di beni che si trovano all’estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro. (1)

(1) Il co. 2 bis è stato aggiunto dall’art. 12 L. 9 agosto 1993, n. 328 (Ratifica… della convenzione… sul riciclaggio).