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Art. 732. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili

Art. 732. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili. 

1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 53, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data della sua pubblicazione avvenuta nella G. U. del 13 febbraio 2003, ai sensi di quanto disposto dall’art. 55 dello stesso decreto.