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Art. 242. Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano

Art. 242.  Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano.  Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di  uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l’ergastolo. Se esercita un comando superiore od una funzione direttiva è punito con [la morte] (1).

Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo  impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato «cittadino» anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.

Agli effetti della legge penale, sono considerati «Stati in guerra» contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel c.p., è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 3) l’arresto in flagranza è obbligatorio (380 c.p.p.); 3) competente è la Corte di Assise.