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Art. 145. Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti

Art. 145. Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti. 

1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all’inizio dell’udienza.

2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, può stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.