Art. 145. Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti.
1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all’inizio dell’udienza.
2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, può stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.