Art. 404. Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della parte civile.
1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti
previsti dall’articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta eccezione anche tacita.