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Art. 404. Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della parte civile

Art. 404. Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della parte civile.

1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti
previsti dall’articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta eccezione anche tacita.