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Art. 684. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

Art. 684. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione atti o documenti di un  procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da lire centomila (euro 51) a cinquecentomila (euro  258).

Procedura: vd. art. 650.