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Art. 248. Somministrazione al nemico di provvigioni

Art. 248.  Somministrazione al nemico di provvigioni.  Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni,ovvero altre cose, le quali possono essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero.

Procedura: v. art. 247.