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Art. 635 quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della  reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo inserito dall’art. 5, L. 18 marzo 2008, n. 48 e poi così modificato (mediante la sostituzione del co. 3) dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Procedura: 1) L’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); il fermo è consentito nella sola ipotesi prevista dal co. 2 (384 c.p.p.); 2) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 3) la competenza è  el Tribunale monocratico.