Logo del Laurus Robuffo

Art. 68

Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Articolo così sostituito dall’art. 1 L. cost. 29 ottobre 1993, n. 3.

Vedi la L. 20 giugno 2003, n. 140, recante «Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato».

Per effetto della modifica operata dalla L. cost. n. 3/1989 cit., l’autorizzazione a procedere non è più necessaria per sottoporre a procedimento penale i membri del Parlamento nazionale (Deputati e Senatori) e del Parlamento europeo. La predetta autorizzazione è però necessaria per il compimento, nei confronti del Parlamentare anche europeo, di atti privativi della libertà personale e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri di corrispondenza, intercettazioni telefoniche o ambientali.

Per quanto concerne i membri del Parlamento europeo, di seguito si riportano le principali norme in tema di immunità:

- «Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee», ratificato in Italia con la L. 3 maggio 1966, n. 437:

«Art. 10. Per la durata delle sessioni dell’Assemblea, i membri di essa beneficiano:

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

b) sul territorio di ogni altro Stato membro, della esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione dell’Assemblea o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto dell’Assemblea di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri».

La Corte di Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite nr. 7708 del 24.7.1991, ha stabilito che «Poiché il Parlamento europeo è in sessione senza soluzione di continuità per tutta la durata della legislatura l’immunità prevista dall’art. 10, lett. a)» di cui sopra «per i membri del Parlamento europeo coincide con l’intera durata del mandato»;

- «Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data», approvato con L. 6 aprile 1977, n. 150 recante «Approvazione ed esecuzione dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data»:

«Art. 4. 1. I rappresentanti votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

2. I rappresentanti beneficiano dei privilegi e delle immunità applicabili ai membri dell’Assemblea in virtù del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee».