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Art. 690. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Art. 690. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l’ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire sessantamila (euro 30) a seicentomila (euro 309).

Si procede d’ufficio.

La competenza appartiene al giudice di pace (art. 4 co.1 lett. b) D.Lgs. n. 274/2000). La competenza è del Tribunale monocratico (ai sensi dell’art. 4 co. 3 D.Lgs. 274/2000)  qualora ricorra taluna delle aggravanti previste dagli artt. 1 D.L. n. 625/79 (reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale) e 3 D.L. n. 122/93 (reati commessi per finalità di discriminazione razziale o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso).

L’arresto ed il fermo non sono consentiti.