Art. 690. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l’ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire sessantamila (euro 30) a seicentomila (euro 309).
Si procede d’ufficio.
La competenza appartiene al giudice di pace (art. 4 co.1 lett. b) D.Lgs. n. 274/2000). La competenza è del Tribunale monocratico (ai sensi dell’art. 4 co. 3 D.Lgs. 274/2000) qualora ricorra taluna delle aggravanti previste dagli artt. 1 D.L. n. 625/79 (reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale) e 3 D.L. n. 122/93 (reati commessi per finalità di discriminazione razziale o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso).
L’arresto ed il fermo non sono consentiti.