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Art. 19 ter

Art. 19 ter. Leggi speciali in materia di animali.  Le disposizioni del titolo IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonchè dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. 

Articolo inserito dall’art. 3, L. 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate» (in vigore dal 1° agosto 2004).