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Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Capo III - Della falsità in atti

                                                                                CAPO III

                                                                      DELLA FALSITÀ IN ATTI

Ai sensi di quanto dispone il comma 2 dell’art.602-ter c.p. (introdotto dall’art. 3, L. 2 luglio 2010, n. 108), se i fatti previsti dal presente Capo III sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.


Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il pubblico ufficiale,che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma,in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito solo per l’ipotesi di cui al comma 2 (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale monocratico.