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Art. 288. Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale

Art. 288. Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice priva temporaneamente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti (1).

2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 (2) e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi  congiunti, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287 comma 1.

(1) La rubrica e il co. 1 sono stati così modificati dall’art. 94, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

(2) L’art. 530 c.p. è stato abrogato dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66. Vedi, ora, l’art. 609-quinquies c.p.