CAPO I
SEZIONE III
Delle contravvenzioni concernenti la
prevenzione di talune specie di reati
§ 1
Delle contravvenzioni concernenti la tutela
preventiva dei segreti
Art. 682. Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato. Chiunque s’introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l’ammenda da lire centomila (euro 51) a seicentomila (euro 309).
Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 7, co. 4, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
Procedura: vd. art. 650.
Si riportano i commi 4 e 5 dell’art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 90 (G.U. 23 maggio 2008, n. 120) conv., con modif., dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 (G.U.16 luglio 2008, n. 165), recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile»:
«4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all’attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l’assoluta protezione e l’efficace gestione.
5. Fatta salva l’ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l’accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell’articolo 682 del codice penale».
Disposizioni correlative: art. 260; art. 90 cod.pen. milit. di pace; art. 59 cod. pen. milit. di guerra.
Contravvenzione oblazionabile ex art. 162 bis.