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Art. 432. Attentati alla sicurezza dei trasporti

Art. 432.  Attentati alla sicurezza dei trasporti. Chiunque fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra,per acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) per il primo comma; non consentito per il secondo comma; obbligatorio (380 c.p.p.) per il terzo; 3) il fermo è consentito solo per l’ipotesi del terzo comma (384 c.p.p.); 4) competenza: primo e secondo comma,Tribunale monocratico; terzo comma, Tribunale collegiale.