Art. 432. Attentati alla sicurezza dei trasporti. Chiunque fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra,per acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) per il primo comma; non consentito per il secondo comma; obbligatorio (380 c.p.p.) per il terzo; 3) il fermo è consentito solo per l’ipotesi del terzo comma (384 c.p.p.); 4) competenza: primo e secondo comma,Tribunale monocratico; terzo comma, Tribunale collegiale.