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Art. 78. Formalità della costituzione di parte civile

Art. 78. Formalità della costituzione di parte civile.

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;

d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;

e) la sottoscrizione del difensore.

2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è  eseguita la notificazione.

3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall’articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata  nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile. (1)

(1) Il co. 3 è stato sostituito dall’art. 13, co. 2 L. 16 dicembre 1999, n. 479.