Art. 108 ter. Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell’Unione europea.
1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell’Unione europea, affinché ne curi l’invio all’autorità giudiziaria competente.
Articolo inserito dall’art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.