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Art. 108 ter. Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell’Unione europea

Art. 108 ter. Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell’Unione europea.

1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell’Unione europea, affinché ne curi l’invio all’autorità giudiziaria competente.

Articolo inserito dall’art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.