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Art. 383. Facoltà di arresto da parte dei privati

Art. 383. Facoltà di arresto da parte dei privati.

1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della  consegna e ne rilascia copia.