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Art. 231. Esercizio dell’azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero

Art. 231. Esercizio dell’azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero. 

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l’esercizio dell’azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero.