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Art. 285. Devastazione, saccheggio e strage

Art. 285. Devastazione, saccheggio e strage. Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la  devastazione, il saccheggio, o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso, è punito con [la morte] (1).

(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel c.p. è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedura: si procede d’ufficio (50 c.p.p.); arresto in flagranza obbligatorio; fermo consentito (380-384 c.p.p.); la competenza è della Corte di Assise.