Art. 188. Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso. Il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
L’obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile e non si trasmette agli eredi del condannato (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 aprile 1998, n. 98 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 188, co. 2 nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell’obbligo di rimborsare le spese del processo penale.